L’esercizio del diritto all’oblio prevede una particolare forma di garanzia consistente nella non diffusione, senza particolari motivi, di informazioni che possono costituire un precedente pregiudizievole dell’onore di una persona, per tali intendendosi principalmente i precedenti giudiziari del soggetto interessato.
Il diritto ad essere dimenticati online invece consiste nella cancellazione dagli archivi online, anche a distanza di anni, di tutto il materiale che può risultare sconveniente e dannoso per soggetti che sono stati protagonisti in passato di fatti oggetto di cronache. Non è difficile infatti comprendere come una notizia possa rivelarsi dannosa per la reputazione, anche solo online, dell’interessato, di talché si rende necessaria la cancellazione delle notizie dal web, ancorché obsolete e non aggiornate, a lui arrecanti pregiudizio.
Ai sensi dell’art. 17 del Regolamento (UE) 2016/679 il diritto all’oblio si configura quale diritto alla cancellazione dei propri dati personali in forma rafforzata.
Si prevede, infatti, l’obbligo per i titolari del Trattamento dei dati, se hanno reso pubblici i dati personali dell’interessato: ad esempio, pubblicandoli su un sito web, di informare della richiesta di cancellazione altri titolari che trattano i dati personali cancellati, compresi “qualsiasi link, copia o riproduzione”.
Ha un campo di applicazione più esteso di quello di cui all’art. 7, comma 3, lettera b), del Codice, poiché l’interessato ha il diritto di chiedere la cancellazione dei propri dati, per esempio, anche dopo revoca del consenso al trattamento.
La sentenza Costeja c.d. Google Spain
Nel 2014 la Corte di giustizia dell’Unione Europea ha decretato che gli individui hanno il diritto di chiedere ai motori di ricerca il blocco dei risultati delle query che includono il proprio nome se tali risultati sono incompleti, insufficienti, non più pertinenti o eccessivi.
I motori di ricerca, come Google hanno messo per questo scopo a disposizione diverse tutele per colui che voglia rimuovere notizie dalle queery Google, anche a discapito dell’informazione pubblica cui le notizie stesse si fanno portavoce.
Quando la cancellazione delle notizie non è consentita
Il diritto alla cancellazione delle notizie dal web non sussiste allorquando le informazioni da eliminare abbiano ad oggetto l’archiviazione di una notizia che ha valore storico e pubblico interesse, la ricerca scientifica o storica o più semplicemente il diritto alla libertà di espressione così come indicato nello stesso articolo 17 del Regolamento.
Invero, il diritto all’oblio si contrappone al diritto di cronaca ed al diritto all’informazione, questi ultimi sono i motivi principali in base ai quali il Titolare del trattamento ha la possibilità di respingere una richiesta di cancellazione di dati personali.
L’interessato che abbia intenzione di effettuare una richiesta di cancellazione di notizie per lui pregiudizievoli sul web dovrà compilare in ogni sua parte uno specifico modulo messo a disposizione dai principali motori di ricerca con il quale sarà possibile segnalare il contenuto da rimuovere. Tale operazione dovrà essere effettuata con la necessaria indicazione del relativo URL, nonché i motivi della richiesta; altresì dovrà essere indicato se l’istanza è promossa in prima persona o per conto di terzi, e nel caso sarà necessario caricare un proprio documento di riconoscimento e poi firmare il modulo elettronicamente ed inviare.
A questo punto, viene da sé che il Titolare dei dati e delle informazioni considerate pregiudizievoli per l’interessato, è tenuto a vagliare le istanze di deindicizzazione e cancellazione dei contenuti dal web; solo dopo aver ricevuto tutte le informazioni in merito questi potranno decidere sull’accoglimento o il rigetto in base al bilanciamo dei principali due interessi contrapposti sul piano di diritti della privacy: il diritto all’oblio e il diritto di cronaca e di informazione.