Dal sito internet www.permessidisoggiorno.com (uno dei migliori siti internet sui permessi di soggiorno in italia), curato dall’Avvocato Iacopo Maria Pitorri di Roma, riceviamo e pubblichiamo questo interessante approfondimento contenente tre consigli utilissimi in materia di richiesta dei permessi di soggiorno.
1. Studia bene i requisiti!
Nato nel gennaio 2007 in sostituzione della “Carta di soggiorno per cittadini stranieri”, il “Permesso di soggiorno CE 2020” ha una validità illimitata, a tempo indeterminato, utile per chi decide di soggiornare in Italia per periodi prolungati. L’istanza per l’ottenimento del Permesso di soggiorno CE 2020 può essere presentata alla posta, al Comune (se dotato di questo servizio) o al Patronato. Inoltre, la richiesta del Permesso di soggiorno CE 2020 può essere avanzata qualora sia attestata la presenza del cittadino straniero in Italia da almeno 5 anni e se si dimostra la conoscenza effettivamente provata della lingua italiana per un livello A2. Questa disposizione è in vigore dal 9 dicembre 2010. La prova che documenta la reale conoscenza della lingua italiana può essere dimostrata in diversi modi: presentando copia della licenza media, del Diploma di scuola superiore o l’iscrizione presso un ateneo italiano; presentando copia di un’attestazione rilasciata da un Centro provinciale per l’Istruzione degli Adulti in seguito alla frequenza di un corso e che dimostri il raggiungimento del livello A2 o anche superiore della lingua italiana; presentando copia della certificazione rilasciata da uno dei quattro Enti certificatori (o da soggetti convenzionati) legittimati dal Ministero degli Affari Esteri e dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (IT Università di Roma Tre, PLIDA Società Dante Alighieri, CILS Università per stranieri di Siena, CELI Università per stranieri di Perugia) a seguito del superamento dell’esame finale; attraverso il superamento di un Test ministeriale organizzato dalla Prefettura e dedicato ai richiedenti del Permesso di Soggiorno CE. Ovviamente, la procedura di dimostrazione della conoscenza della lingua italiana non è richiesta a coloro che necessitano semplicemente di aggiornamento o duplicato del Permesso stesso e a tutti coloro che presentano le certificazioni appena elencate, oltre che dai soggetti di età inferiore ai 14 anni.
2. Preparati per il test A2 della lingua italiana
I cittadini che devono accedere al test devono presentare richiesta per il soggiorno e disporre della seguente documentazione: documento di identità, dati di residenza, domicilio e permesso di soggiorno valido. Inoltrata la richiesta, il cittadino dovrà attendere la lettera su cui sarà indicato il Centro per l’istruzione degli adulti presso cui effettuare il test, con l’indicazione del giorno dell’ora. La lettera della Prefettura dovrà essere mostrata il giorno dell’esame, accompagnata da un valido documento d’identità. L’esame sarà considerato superato qualora si ottenga almeno l’80% del punteggio complessivo. In caso di risultato positivo, la richiesta per l’ottenimento del Permesso di Soggiorno CE a scadenza illimitata va avanti automaticamente.
3. Controlla sempre il requisito del reddito
Altro requisito fondamentale, ricorda l’Avvocato Iacopo Maria Pitorri, è il possesso di un reddito minimo pari all’assegno sociale previsto per l’anno (780 euro, in questo caso). In relazione al reddito disponibile, c’è un’ulteriore specifica da sottolineare. Se, infatti, il cittadino straniero fa richiesta del Permesso di soggiorno CE 2020 per sé stesso e per i suoi congiunti, il reddito dovrà essere pari o addirittura superiore al valore dell’assegno sociale annuo previsto, con una maggiorazione del 50% per ogni familiare per cui si presenta l’istanza. Se, invece, il cittadino ne fa richiesta e ha due o più figli di età inferiore ai 14 anni, il reddito dovrà essere pari o superiore al doppio dell’importo previsto nell’anno dall’assegno sociale. Dunque, il cittadino richiedente potrà avanzare istanza di Permesso di Soggiorno CE 2020 oltre che per sé stesso anche: per il coniuge maggiorenne da cui non si è legalmente separati; per i figli minorenni anche nati fuori dal matrimonio e appartenenti solo ad uno dei coniugi; per i figli che abbiano raggiunto la maggiore età, ma siano affetti da invalidità totale; per i genitori a proprio carico.