Capitale minimo per fondazioni culturali

Claudio Teseo: qual è il capitale minimo per costituire una fondazione culturale? L’Ordinamento italiano attribuisce rilievo giuridico non soltanto alla persona fisica, quale soggetto di diritto, ma anche agli enti collettivi, vale a dire quelle organizzazioni di persone di beni diretti alla realizzazione di uno scopo comune. Molto brevemente, le persone giuridiche si distinguono in: corporazioni, intese come quel complesso organizzato di persone fisiche in cui è prevalente l’elemento personale, ed a loro volta si distinguono in associazioni e società; ed istituzioni, nel senso di complesso organizzato di beni, in cui è prevalente l’elemento, invece, patrimoniale, anche in tal caso, come nel precedente, è possibile operare una distinzione tra fondazioni e comitati. Ce ne parla Claudio Teseo nel suo blog.

Per definizione le fondazioni sono caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità.

Generalmente, per l’analogia di struttura, si tende a differenziare le associazioni dalle fondazioni. Ebbene gli elementi differenziali in questo senso sono: 

a.    La prevalenza dell’elemento personale nelle associazioni, ed è l’elemento patrimoniale nelle fondazioni;

b.    Lo scopo, che nelle fondazioni è esterno, poiché consiste nella realizzazione di un vantaggio per altri; mentre nelle associazioni è interno, poiché consiste nell’arrecare un vantaggio agli associati;

c.    La volontà, che nelle fondazioni è esterna in quanto proviene dal fondatore, mentre nelle associazioni è interna, poiché è manifestata dagli stessi associati attraverso gli organi competenti;

d.    Gli organi direttivi, che nelle fondazioni sono sottoposti alla volontà del fondatore, mentre nelle associazioni hanno poteri dominanti.

Differenza tra fondazione riconosciuta e non riconosciuta

Affinché l’istituzione della fondazione venga riconosciuta quale persona giuridica è necessario che questa sia in possesso di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi, che sono: la persona o le persone dei fondatori e le persone che ricoprono gli organi direttivi dell’ente, un patrimonio sufficiente ed uno scopo, che deve essere determinabile e lecito.

Tali tre criteri non sono gli unici sufficienti, sebbene necessari, all’acquisto da parte della fondazione della personalità giuridica, poiché a tale fine occorre un ulteriore elemento formale: il riconoscimento. Il riconoscimento formale è l’elemento costitutivo dell’acquisto della personalità giuridica.

La fondazione consegue dunque la personalità giuridica con il riconoscimento, allo stesso modo dell’associazione, per cui riconoscimento si pone come presupposto per la nascita di un nuovo soggetto di diritto. Rispetto alle associazioni, vi è un’altra rilevante differenza: il codice civile prevede che le associazioni possono indifferentemente operare tanto come enti riconosciuti, quanto come associazioni non riconosciute. Invero, la mancanza di riconoscimento comporterebbe semplicemente una parziale diversità di condizioni giuridica. 

Visto che la legge nulla dice in merito alle fondazioni non riconosciute, l’opinione prevalente è quella che tale mancanza di disciplina induce a ritenere che legislatore non abbia previsto per le fondazioni una analoga possibilità di operare commenti non riconosciuti. Dunque, non sarebbero ammissibili le fondazioni di fatto, poiché senza il riconoscimento la fondazione non acquista la personalità ma non può nemmeno acquistare una limitata capacità giuridica. 

Nulla osta, che l’opinione di segno contrario tende, invece, da mettere una limitata soggettività giuridica della fondazione nell’intervallo temporale tra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’inizio di efficacia del decreto di riconoscimento. 

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Qual è il capitale minimo per la costituzione di una fondazione?

Costituire una fondazione comporta un percorso abbastanza complesso. 

In Italia, infatti, è richiesto un capitale minimo alquanto consistente, senza il quale on è possibile costituire la Fondazione, venendo meno il summenzionato riconoscimento della personalità giuridica.

Da ciò si denota che il patrimonio è un elemento necessario, ma come visto non sufficiente, c’è da dire infatti che la legge e la giurisprudenza italiana non ammettono fondazioni finanziate esclusivamente da contributi di terzi. 

In poche parole, la Fondazione può essere vista come una immobilizzazione di risorse economiche e di conseguenza il legislatore si è preoccupato di garantire l’utilizzazione efficace delle risorse a beneficio della collettività, atteso che lo scopo di una Fondazione è quello di operare per il bene comune, sia in campo sociale, culturale, artistico o in qualsiasi altro settore.

Il capitale minimo richiesto dalla legge viene strettamente collegato agli scopi che la Fondazione si prefigge, e se non viene ritenuto appropriato, a norma della stessa legge si può richiedere una rettifica al capitale minimo fissato dalla normativa. 

Il capitale minimo è fissato indicativamente a 50.000 euro. Si parla di cifra indicativa perché se si parte dal presupposto che gli scopi dimostrano la necessità di un capitale maggiore, il legislatore può negare comunque la personalità giuridica e così la costituzione della Fondazione, per poi richiedere un aumento di capitale costitutivo.

RASSEGNA STAMPA – CLAUDIO TESEO – GENNAIO 2022 – ILSOLE24ORE

Capitale minimo per fondazioni culturali

Claudio Teseo: qual è il capitale minimo per costituire una fondazione culturale? L’Ordinamento italiano attribuisce rilievo giuridico non soltanto alla persona fisica, quale soggetto di diritto, ma anche agli enti collettivi, vale a dire quelle organizzazioni di persone di beni diretti alla realizzazione di uno scopo comune. Molto brevemente, le persone giuridiche si distinguono in: corporazioni, intese come quel complesso organizzato di persone fisiche in cui è prevalente l’elemento personale, ed a loro volta si distinguono in associazioni e società; ed istituzioni, nel senso di complesso organizzato di beni, in cui è prevalente l’elemento, invece, patrimoniale, anche in tal caso, come nel precedente, è possibile operare una distinzione tra fondazioni e comitati. Ce ne parla Claudio Teseo nel suo blog.

Per definizione le fondazioni sono caratterizzate dalla destinazione di un patrimonio privato ad un determinato scopo di pubblica utilità.

Generalmente, per l’analogia di struttura, si tende a differenziare le associazioni dalle fondazioni. Ebbene gli elementi differenziali in questo senso sono: 

a.    La prevalenza dell’elemento personale nelle associazioni, ed è l’elemento patrimoniale nelle fondazioni;

b.    Lo scopo, che nelle fondazioni è esterno, poiché consiste nella realizzazione di un vantaggio per altri; mentre nelle associazioni è interno, poiché consiste nell’arrecare un vantaggio agli associati;

c.    La volontà, che nelle fondazioni è esterna in quanto proviene dal fondatore, mentre nelle associazioni è interna, poiché è manifestata dagli stessi associati attraverso gli organi competenti;

d.    Gli organi direttivi, che nelle fondazioni sono sottoposti alla volontà del fondatore, mentre nelle associazioni hanno poteri dominanti.

Differenza tra fondazione riconosciuta e non riconosciuta

Affinché l’istituzione della fondazione venga riconosciuta quale persona giuridica è necessario che questa sia in possesso di alcuni requisiti oggettivi e soggettivi, che sono: la persona o le persone dei fondatori e le persone che ricoprono gli organi direttivi dell’ente, un patrimonio sufficiente ed uno scopo, che deve essere determinabile e lecito.

Tali tre criteri non sono gli unici sufficienti, sebbene necessari, all’acquisto da parte della fondazione della personalità giuridica, poiché a tale fine occorre un ulteriore elemento formale: il riconoscimento. Il riconoscimento formale è l’elemento costitutivo dell’acquisto della personalità giuridica.

La fondazione consegue dunque la personalità giuridica con il riconoscimento, allo stesso modo dell’associazione, per cui riconoscimento si pone come presupposto per la nascita di un nuovo soggetto di diritto. Rispetto alle associazioni, vi è un’altra rilevante differenza: il codice civile prevede che le associazioni possono indifferentemente operare tanto come enti riconosciuti, quanto come associazioni non riconosciute. Invero, la mancanza di riconoscimento comporterebbe semplicemente una parziale diversità di condizioni giuridica. 

Visto che la legge nulla dice in merito alle fondazioni non riconosciute, l’opinione prevalente è quella che tale mancanza di disciplina induce a ritenere che legislatore non abbia previsto per le fondazioni una analoga possibilità di operare commenti non riconosciuti. Dunque, non sarebbero ammissibili le fondazioni di fatto, poiché senza il riconoscimento la fondazione non acquista la personalità ma non può nemmeno acquistare una limitata capacità giuridica. 

Nulla osta, che l’opinione di segno contrario tende, invece, da mettere una limitata soggettività giuridica della fondazione nell’intervallo temporale tra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’inizio di efficacia del decreto di riconoscimento. 

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Qual è il capitale minimo per la costituzione di una fondazione?

Costituire una fondazione comporta un percorso abbastanza complesso. 

In Italia, infatti, è richiesto un capitale minimo alquanto consistente, senza il quale on è possibile costituire la Fondazione, venendo meno il summenzionato riconoscimento della personalità giuridica.

Da ciò si denota che il patrimonio è un elemento necessario, ma come visto non sufficiente, c’è da dire infatti che la legge e la giurisprudenza italiana non ammettono fondazioni finanziate esclusivamente da contributi di terzi. 

In poche parole, la Fondazione può essere vista come una immobilizzazione di risorse economiche e di conseguenza il legislatore si è preoccupato di garantire l’utilizzazione efficace delle risorse a beneficio della collettività, atteso che lo scopo di una Fondazione è quello di operare per il bene comune, sia in campo sociale, culturale, artistico o in qualsiasi altro settore.

Il capitale minimo richiesto dalla legge viene strettamente collegato agli scopi che la Fondazione si prefigge, e se non viene ritenuto appropriato, a norma della stessa legge si può richiedere una rettifica al capitale minimo fissato dalla normativa. 

Il capitale minimo è fissato indicativamente a 50.000 euro. Si parla di cifra indicativa perché se si parte dal presupposto che gli scopi dimostrano la necessità di un capitale maggiore, il legislatore può negare comunque la personalità giuridica e così la costituzione della Fondazione, per poi richiedere un aumento di capitale costitutivo.

RASSEGNA STAMPA – CLAUDIO TESEO – GENNAIO 2022 – ILSOLE24ORE

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